Giovedì 04 Agosto 2022 08:37
La redazione della relazione tecnica, secondo quanto previsto dall’art. 20 del comma 2 del D.lgs. n. 175/16, non può essere sostituita dal parere tecnico del Dirigente ed è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell’Ente.
Tale relazione deve peraltro dar conto dell’analisi effettuate circa la necessità di riduzione dei costi che prescinde dai risultati di esercizio e che deve essere svolta per ciascuna partecipata anche nella circostanza in cui non vi siano parametri che impongono la razionalizzazione della stessa partecipazione (attraverso cessione, liquidazione o altra operazione straordinaria).
Il processo di “revisione” rappresenta quindi il punto di sintesi di una valutazione complessiva in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento, con o senza interventi, delle partecipazioni pubbliche, in base a una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5 TUSP), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico rispetto ad altre soluzioni (così, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2021 e n. 22/SEZAUT/2018/INPR).
La redazione della relazione tecnica è funzionale a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione in relazione alle determinazioni assunte e alle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell’Ente. A tal fine, la relazione de qua dovrebbe contenere ogni dato e/o elemento di dettaglio necessario all’esercizio del controllo esterno affidato alla magistratura contabile sulle scelte di mantenimento della partecipazione o sulle misure di razionalizzazione impiegate, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’attività svolta e le finalità istituzionali, le modalità di esercizio del controllo societario, l’analisi dei principali fattori di costo, la convenienza economica dell’erogazione del servizio mediante il ricorso allo strumento societario in luogo di moduli organizzativi alternativi (ad esempio, gestione diretta), la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l’ente.
Il grado di analiticità della relazione andrà, poi, modulato in relazione alla rilevanza della partecipazione, in termini di valore assoluto e di quota di partecipazione. Più precisamente, nel caso di partecipazione minima l’ente dovrà dare atto dell’attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione.
Di contro, nel caso di partecipazioni maggioritaria sarà richiesto un livello di approfondimento significativamente più elevato. Le considerazioni che precedono evidenziano inoltre come la relazione tecnica debba essere redatta a corredo di ogni piano di revisione ordinaria, non limitandone la predisposizione alle sole ipotesi in cui l’Ente deliberi intervenenti di razionalizzazione.